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D. 07/03/2002 n. 363.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltā di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno. 5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b).". 2.6 All'art. 7 a) al comma 7.1 le parole "commi 6.2 e 6.3" sono sostituite con le parole "commi 6.2 e 6.6" b) il comma 7.4 č sostituito dal seguente: "7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltā di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo c) dopo il comma 7.4, č aggiunto il seguente comma: "7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltā di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilitā per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma č ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero č aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa." d) al comma 7.5, le parole "come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1" e) al comma 7.6, le parole "come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1" f) il comma 7.6, lettera a), č sostituito dal seguente: "a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;". 2.7 Dopo il titolo 3 č aggiunto il seguente titolo: "Titolo 4 Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento Art. 8.1 (Modalitā per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento). 8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione. 8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano b) dei programmi di importazione e esportazione c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, com ma 12, del Decreto legislativo n. 79/1999 d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1. 8.1.3 L'Enel S.p.a. č tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilitā di societā controllate dalla medesima o alla mede sima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 26 gennaio 2000. 8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza. 8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4. 8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilancia- 2.8 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 "Disposizioni transitorie e finali" in Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali". 2.9 All'art. 9 a) dopo il comma 9.1 č aggiunto il seguente comma: "9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento č destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato." b) il comma 9.2, č sostituito dal seguente: "9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 č inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltā di recesso senza oneri a decorrere dal 1 aprile 2002." c) il comma 9.3 č sostituito dal seguente: "9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 č fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento." d) il comma 9.4 č soppresso. Art. 3. Entrata in vigore 3.1 Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente art. 2 producono effetti dal 1 gennaio 2002. Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autoritā 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autoritā (www.autorita.energia.it), affinchč entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 7 marzo 2002 Il presidente: Ranci Allegato A Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato. Titolo 1 Disposizioni generali Art.1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autoritā 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue: bilanciamento č il servizio svolto dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva; riserva č l'insieme delle risorse selezionate dal gestore della rete e predisposte per il bilanciamento; banda di capacitā di trasporto č una quota della capacitā di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01; banda di capacitā produttiva č una quota della capacitā produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01 e della deliberazione dell'Autoritā 31 gennaio 2002, n. 20/02; componente rf č la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva; componente bf č la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento; componente bh č la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento; contratti bilaterali sono i contratti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 79/1999; gestione delle congestioni č l'attivitā svolta dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione 108/97 č la deliberazione dell'Autoritā 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997; deliberazione n. 301/01 č la deliberazione dell'Autoritā 5 dicembre 2001, n. 301/01; deliberazione n. 308/01 č la deliberazione dell'Autoritā 21 dicembre 2001, n. 308/01; testo integrato č l'allegato A alla deliberazione dell'Autoritā 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata. Art. 2. Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione a) del bilanciamento b) dello scambio dell'energia elettrica. 2.2 La disciplina del bilanciamento si applica a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del Decreto legislativo n. 79/1999. 2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica si applica a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 79/1999 d) ai titolari di bande di capacitā di trasporto e) ai titolari di bande di capacitā produttiva. 2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento. 2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete uno o pių contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento. 3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi č aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato. 3.2 Ai fini della determinazione della energia elettrica immessa e prelevata si applica quanto segue |
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